D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020

D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020

  1. INTRODUZIONE

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, si comunica che il Presidente del Consiglio ha firmato il D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 contenente nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali prescrizioni introdotte: 

  1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
  • obbligo di avere sempre con sé le mascherine sull’intero territorio nazionale;
  • obbligo di indossare le mascherine ”nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande“;
  • le mascherine ”nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande“;
  • risultano esclusi dall’obbligo di mascherina: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
  • è fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  1. FIERE, CONGRESSI E CONVEGNI
  • sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
  • è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  1. BAR, RISTORANTI E ALTRE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
  • servizi di ristorazione di tutti i tipi (pasticcerie e panetterie comprese) consentiti dalle ore 5:00 alle 18:00, tutti i giorni;
  • consentite massimo 4 persone per tavolo, con deroga solo se tutti sono conviventi;
  • consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  1. ATTIVITA’ SPORTIVE
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, a parte per l’utilizzo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI;
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
  1. PARCHI DIVERTIMENTO E SALE DA GIOCO
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò e parchi divertimento;
  • aperte le aree gioco per i bambini nel rispetto di protocolli e distanziamento.
  1. SPETTACOLI, CINEMA E TEATRI
  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
  1. ATTIVITA’ SCOLASTICHE
  • confermata la didattica in presenza per elementari e medie;
  • didattica a distanza, almeno al 75%, per gli istituti superiori, estendibile anche fino al 100% da parte delle singole Regioni;
  • stop a gite e viaggi d’istruzione;
  • le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
  1. TRASPORTO PUBBLICO E SPOSTAMENTI
  • consigliato il NON utilizzo dei mezzi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • gli spostamenti tra regioni e tra comuni NON sono vietati, ma “è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
  1. ATTIVITA’ LAVORATIVE
  • fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart-working/lavoro agile, sia nel pubblico che nel privato.
  • Si ricorda che lo Studio rimane a completa disposizione sia per fornire assistenza in merito agli adempimenti necessari alla sua introduzione in azienda, che per mettere a disposizione gli strumenti attraverso i quali renderlo materialmente possibile;
  • concorsi pubblici e privati consentiti, ma nel pieno rispetto dei protocolli.
  1. PIAZZE E POSSIBILITA’ DI ASSEMBRAMENTI
  • possibilità di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  1. LIMITAZIONI E SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1:

  • esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza;
  • esigenze di salute;
  • esigenze di studio;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Restano, ovviamente, salve le maggiori limitazioni e restrizioni eventualmente stabilite dalle varie Regioni.

In merito alle attività produttive, industriale e commerciali, si continua a far riferimento all’articolo 2 del precedente D.P.C.M. 13 Ottobre 2020 il quale stabilisce che «sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti Sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 Marzo 2020, di cui all’allegato 14». Rimane salva la raccomandazione di valutare la propria situazione aziendale, in base alle caratteristiche peculiari dell’attività, unitamente al medico del lavoro aziendale e all’eventuale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Per eventuali necessità di approfondimento, al seguente link http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf

si propone il provvedimento normativo nella sua interezza con i relativi allegati al decreto

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf

Varese, 27 ottobre 2020