Indennità istruttori con contratto sportivo – istruttori con partita iva – istruttori co. co. co.

Indennità istruttori con contratto sportivo, istruttori con partita iva, istruttori co. co. co.

Approfondimento  istruttori sportivi D.L. “Cura Italia” del 17 Marzo 2020, n. 18 decreto Il Ministro dell’economia e delle finanze  del 06 apile 2020 a cura della Dottoressa Troisi Enrichetta aggiornamento del 07 aprile 2020

L’indennità spetta ai collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc; spetta anche ad uno studente che faccia attività agonistica presso una unione sportiva dilettantistica) che abbiano un contratto di collaborazione sportive attivo al 23/02/2020 (contratti siglati, pagamenti ricevuti) presso enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali di cui all’art. 67, comma 1, lettera m del  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data del 17 marzo 2020.

Condizioni:

  1. Il rapporto di collaborazione deve essere attivo alla data del 23 febbraio 2020 ed in corso di validità al 17 marzo 2020.
  2. Non possono chiedere l’indennità i titolari di Partita Iva, le persone iscritte alla Gestione Separata dell’INPS, i pensionati, coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza e tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste.

Procedura tre fasi:

  1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS al numero 339.9940875 con il proprio Codice   Fiscale al numero che sarà disponibile martedì 7 aprile sul sito www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione   e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la    domanda sulla piattaforma;
  2. l’accreditamento: per iscriversi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail,   del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio   dell’SMS;
  3. la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la    domanda direttamente on line sulla piattaforma (non esiste un modulo di auto-certificazione), allegare i documenti e procedere con l’invio. La domanda può essere caricata sulla piattaforma soltanto dal collaboratore sportivo attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu). La domanda si può modificare e/o correggere soltanto sino al momento in cui la stessa non è stata inviata. Verifica bene prima di inviare formalmente la domanda.

Si ricorda che la dichiarazione è effettuata ai sensi del DPR n. 445/2000 per quanto attiene alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Cosa devi autocertificare nella domanda on line:

  • di avere un rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020 e che il   rapporto sia in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto Legge   Cura Italia (17 marzo 2020);
  • a quanto ammontano i compensi percepiti nel 2019;
  • di non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  • di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previsti dal Decreto Cura Italia agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 (vedasi punto 10) a seguire;
  • di non aver percepito per il mese di marzo 2020 il Reddito di Cittadinanza;
  • l’importo esatto dei compensi percepiti nel 2019.

Documenti richiesti da preparare prima di collegarsi alla piattaforma:

  1. documento d’identità,
  2. copia del contratto o della lettera d’incarico o, in assenza, prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020. Il documento che prova l’avvenuto pagamento deve avere la funzione di ufficializzare  e certificare il pagamento.  La quietanza deve contenere codice fiscale del collaboratore e del soggetto erogante,importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino,ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).
  3. numero tessera dell’ente/associazione/federazione di appartenenza.
  4. IBAN di conto corrente intestato all’istruttore o cointestato (non può essere un conto corrente estero o intestato solo persona diversa dall’istruttore). Puo’ essere utilizzata anche la Postepay Evolution, sempre che sia effettivamente dotata di IBAN.
  5. Indirizzo mail

Le domande possono essere inviate sino al 30 aprile 2020.

La piattaforma certificherà data e ora di ricevimento della domanda.

Se Sport e Salute chiede integrazioni, queste vanno fornite entro 7 giorni dalla richiesta, altrimenti la domanda decade.

Il contributo sarà erogato con accredito sull’iban fornito entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, con priorità per i collaboratori che nell’anno 2019 abbiano percepito meno di 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase fino al raggiungimento dei 50 milioni disponibili per il mese di marzo 2020.

 

Non cumulabilità con le seguenti prestazioni e le indennità previste dal Decreto legge Cura Italia:

  • articolo 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione   salariale e assegno ordinario;
  • articolo 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si   trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • articolo 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno   trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • articolo 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
  • articolo 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione   coordinata e continuativa;
  • articolo 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • articolo 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • articolo 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo;
  • articolo 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • articolo 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei    lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

Si ricorda che, per quanto riguarda la disoccupazione Naspi, l’indennità dovrebbe essere compatibile. Si ricorda di allegare alla domanda anche il certificato di disoccupazione (nei formati accettati dal sito non superiori a 2 MB)

Si ricorda che questa procedura non può essere utilizzata solo dagli istruttori che possiedono i requisiti di cui sopra. Pertanto, gli istruttori professionisti con partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, e gli istruttori lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, c.26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, potranno richiedere l’indennità per il mese di marzo direttamente presentando domanda all’inps  entro il 30.04.2020.