Ancora oggi, vedo negli addetti molta confusione in merito ai corrispettivi da assoggettare ad iva per le asd e per le ssd.
Svolgere un’attività riconosciuta e disciplinata dal Coni, da una Federazione o da un ente di Promozione sportiva, non presuppone o implica necessariamente l’esonero fiscale, soprattutto se l’attività sportiva dilettantistica è svolta sottoforma di SSD.
Mentre per le Asd, nella circolare 18/E dell’01.08.2018, l’Agenzia delle Entrate riconosce chiaramente il non assoggettamento ad iva ai sensi dell’art. 4 del Dpr 633/72 per le attività statutarie organizzate, riconosciute e disciplinata dal CONI, da una FSN o da un Ente di promozione sportiva, lo stesso non fa per le SSD.
Essendo le SSD configurate come società di capitali disciplinate dal codice civile, la circolare precisa invece che le entrate per le attività organizzate, riconosciute e disciplinata dal CONI e da una FSN o da un Ente di promozione sportiva si configurano comunque come attività commerciali, e pertanto non possono sfuggire alla tassazione iva.
In tal senso anche molti indirizzi giurisprudenziali, che riconoscono l’imponibilità ai fini iva dei corrispettivi delle SSD e che rendono debole la difesa invocando l’art.90 comma 1 Legge 289/2002 anche ai fini iva.
Pertanto in caso di controllo, secondo l’anzidetta Circolare 18, l’Iva sui corrispettivi di una SSD verrà conteggiata sugli stessi considerati non imponibili e non potrà essere da essi “scorporabile”, determinando possibili risvolti penali, essendo state abbassate le soglie per infedele dichiarazione, imposta evasa, omessa dichiarazione dal D.Lgs. 74/2000 modificata dal “collegato fiscale” (D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019,
Un bel problema si pone per chi sino ad oggi indistintamente, ha considerato non assoggettabili ad iva per le SSD gli incassi.
Dott.ssa Troisi Enrichetta
Varese, 08 marzo 2022