Nasce il concetto di lavoratore sportivo.

DECRETO “CORRETTIVO”

al DLGS. n. 36/2021  ed all’art. 67, CO. 1, LETT. M), TUIR

Cambia dal 2023 per le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche, la gestione tributaria e previdenziale dei compensi sportivi.

Si parla ora di lavoratori impiegati nelle attività sportive; intendendo con tale definizione coloro che svolgono un ruolo indispensabile e strumentale allo svolgimento della attività sportiva.

Rientrano pertanto in questa categoria oltre agli atleti dilettanti, gli allenatori, gli istruttori, gli arbitri ed i giudici di gara, i massaggiatori,  i direttori tecnici, i direttori sportivi, il preparatore atletico, e tutti coloro che, in base ai regolamenti approvati dai vari organismi affilianti per e varie discipline sportive, svolgono mansioni considerate “necessarie” per lo svolgimento dell’attività sportiva.

E’ il caso degli addetti agli impianti, quali custodi, giardinieri, etc.,  sia essi soci che tesserati. Per questi ultimi, occorre verificare quanto deliberato dagli enti affilianti.

Analizziamo ora le novità sia in ambito fiscale che in ambito previdenziale.

AMBITO FISCALE:

In particolare, con modifica dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021 viene disposta:

  • la sottrazione al regime dell’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir dei compensi sportivi. Tale articolo resta applicabile solo ai compensi erogati ai direttori artistici/ ed ai collaboratori tecnici da parte di cori e bande musicali
  • l’istituzione di un regime specifico per i “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, come indicato nella tabella:

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI SPORTIVI DAL 1/01/2023

Importo compensi Obblighi associazione Obblighi percipiente
Fino a € 15.000 Nessuna ritenuta Franchigia esente
Oltre i € 15.000 Ritenuta 23% a titolo di acconto+ Addiz.Irpef Regionale e comunale Indicazione nella dichiarazione dei   redditi

Resta invariata l’autocertificazione da rilasciare da parte del lavoratore sportivo all’atto del pagamento, che attesterà, come in passato, anche l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni dilettantistiche rese nell’anno solare.

Da questo nuovo regime sono esclusi (nuovo co.6-quater, art. 36, Dlgs 36/2021):

  • i premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive, i quali ai sensi dell’ ex 30, co. 2, Dpr 600/73, va applicata una ritenuta a titolo di imposta del 20%;
  • gli importi erogati a titolo di partecipazione a “raduni”, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni sportive (corrisposte dal CONI/CIP ed “Organismi sportivi”: Federazione Sportiva Nazionale/DSA o un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI), per i quali si applica la disciplina dei premi di risultato;
  • i rimborsi di spese “documentati” (cd. “piè di lista”) relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva in occasione di prestazioni effettivamente effettuate e documentate. Tali rimborsi deliberati dall’assemblea dei soci, dovranno essere documentati come in precedenza, e permangano non soggetti ad Irpef:

Agevolazione per atleti di età inferiore a 23 anni: viene espressamente disposto che le loro “retribuzioni” (di qualsiasi tipo) non costituiscono reddito ai fini Irpef fino a concorrenza della soglia di esenzione di €. 15.000. Questa agevolazione,  per gli sport a squadre si applica alle sole società sportive professionisti-che il cui fatturato non superi i €. 5 milioni.

AMBITO PREVIDENZIALE

Con l’art. 35, D.lgs. 36/2021, viene sancito l’obbligo per i lavoratori sportivi della iscrizione alla Gestione separata inps.

L’aliquota contributiva si applica ora “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”.                Pertanto:

  • per compensi sino a 5.0000 euro, esenzione Inps
  • oltre 5.000 euro e fino a 15.000, il compenso sarà soggetto solo a contributi INPS ma non ad IRPEF
  • oltre000 euro si applicherà sia l’Inps che l’Irpef.

DAL 1/01/2023

  Compenso sportivo Versamento contributi INPS Tassazione IRPEF
Fino a € 5.000 NO NO
Da € 5.000 a € 15.000 NO
Oltre i € 15.000 Aliquote IRPEF ordinarie

 

Dott.ssa Troisi Enrichetta

Varese, 24 novembre 2022