Nelle associazioni del Terzo settore l’obbligo di nomina dell’organo di controllo monocratico o collegiale è prevista, ai sensi dell’art. 30 del CTS che prevede l’obbligo di nomina qualora siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. (voi non avete dipendenti)
Logicamente nel caso in cui si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi l’organo di controllo non è piu’ obbligatorio. Importante tenere presente che tale organo può essere soprattutto nel caso di piccole associazioni anche monocratico, al fine di ridurre i costi che obbligatoriamente peseranno sulla associazione per la nomina di tale organo.
In qualsiasi caso i componenti dell’organo di controllo o almeno un componente nel caso di organo collegiale, deve essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile (requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale delle società).
Inoltre, si applicano le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del Codice civile).
Competenze organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio socialesia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
All’organo di controllo di cui all’articolo 30 può essere affidata anche la revisione legale dei conti nel caso l’associazione abbia superato i limiti di cui all’articolo 31. Se all’organo di controllo è affidata anche la revisone legale, tutti i membri devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’articolo 31 stabilisce poi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione per le associazioni, nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Dott.ssa Troisi Enrichetta
Varese, 28 gennaio 2022